Art. 19.
(Disposizioni di diritto internazionale privato).

      1. Possono concludere un patto civile di solidarietà in Italia, ai sensi della presente legge, un cittadino straniero e un cittadino italiano fra loro, o due cittadini stranieri.
      2. All'estero, la costituzione del patto civile di solidarietà tra due persone, di cui almeno una di cittadinanza italiana, e la modificazione del medesimo patto, sono assicurate dalle rappresentanze consolari e diplomatiche italiane ai sensi della presente legge.

 

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      3. Dopo l'articolo 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 27-bis. - (Condizioni per costituire il patto, civile di solidarietà e l'unione civile o registrata). - 1. La capacità per costituire un patto civile di solidarietà, un'unione civile o registrata o un altro istituto affine e le altre condizioni per la loro validità sono regolate dalla legge del luogo ove il patto è stato concluso o l'unione è sorta.».
      4. All'articolo 28, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti parole: «, il patto civile di solidarietà, l'unione civile o registrata ed ogni altro istituto affine». Conseguentemente alla rubrica del medesimo articolo, dopo la, parola: «matrimonio», sono aggiunte le seguenti: «e delle unioni non matrimoniali».

      5. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - (Rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà o da unione civile o registrata). - 1. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine sono regolati dalla legge nazionale comune. In mancanza di cittadinanza comune o in caso di più cittadinanze comuni, si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l'unione è stata celebrata.
      2. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine, qualora non siano disciplinati dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
      3. In deroga al comma 1, sono altresì retti dalla legge italiana gli effetti del patto civile di solidarietà, dell'unione civile o registrata o di altro istituto affine sulla titolarità dei beni mobili che si trovano in Italia, nonché gli effetti di atti di disposizione compiuti su tali beni, qualora siano più favorevoli al terzo contraente di buona fede».

 

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      6. Dopo l'articolo 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 31-bis. - (Scioglimento -del patto civile di solidarietà e dell'unione civile o registrata. - 1. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà e dell'unione civile o registrata e regolato dalla legge nazionale comune delle parti contraenti al momento della domanda di scioglimento; in mancanza si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l'unione è stata celebrata.
      2. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà e dell'unione civile o registrata, qualora non sia previsto dalla legge straniera applicabile, è regolato dalla legge italiana».

      7. L'articolo 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell'unione civile o registrata). - 1. In materia di nullità di annullamento, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell'unione civile o registrata, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi o delle parti contraenti di un patto civile di solidarietà o di un'unione civile o registrata è cittadino italiano, il matrimonio è stato celebrato in Italia o il patto è stato concluso in Italia o l'unione è stata registrata in Italia».